Esistono normative ben specifiche in grado di far ottenere ai turisti un risarcimento per vacanze rovinate: ecco come funziona.
Quante volte, tornando da un viaggio, abbiamo riferito a parenti e amici di esperienze terribili? Probabilmente è capitato a tutti almeno una volta nella vita.
In Italia, ma anche all’estero, purtroppo le persone rischiano sempre di più di incorrere in truffe, una su tutte l’affitto di appartamenti “fantasma”. Ma anche organizzando un viaggio presso un’agenzia è possibile che capitino alcuni disguidi.
Ebbene, quando questi arrecano un danno ingente e non sono tollerabili, è possibile chiedere il risarcimento. Indennizzo che, è importante saperlo, non riguarda il rimborso delle spese – ad esempio – di hotel e traghetto, ma che va ben oltre.
Può capitare a tutti di avere un po’ di sfortuna durante le vacanze, che ricordiamo sono considerate dalla Costituzione come un diritto inalienabile. Durante queste ci si riposa e si stacca dallo stress quotidiano, ci si dedica alla famiglia e ai propri hobby, e qualunque attività si desideri fare. Ed è proprio sull’onda del diritto alla vacanza soddisfacente che è nato un preciso articolo, il n. 46 del Codice del Turismo.
Secondo le normative vigenti, quest’ultimo permette di ottenere un risarcimento, anche molto corposo, se il soggiorno è stato rovinato e ha compromesso la serenità delle persone. Infatti, non si va a ricevere solamente il risarcimento per la spesa dell’hotel, del volo, e così via, ma una compensazione per danni morali. Il codice del Turismo, all’art. 46, specifica infatti che “si ha il diritto al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irrepetibilità dell’occasione perduta”.
Il danno subito dal turista, dunque, deve essere molto grave, tanto da aver causato ampio stress e disagio psicologico per il mancato godimento del bene in oggetto, ovvero una vacanza che avrebbe dovuto essere piacevole. Il soggetto che si trova di fronte a situazioni gravi e intollerabili, dunque, una volta rientrato può inoltrare la domanda di risarcimento, entro 10 giorni. Il destinatario della richiesta può essere la struttura, l’agenzia di viaggi o l’host – in pratica chi ha venduto la vacanza.
È fondamentale, come possiamo intuire facilmente, dotarsi di tutte le prove che dimostrino le cause della rovinata vacanza: foto, video, email o messaggi, ogni cosa può essere utile. La Legge tutela i turisti anche nel caso in cui non riescano ad avere risposta positiva dopo il reclamo, perché si può sempre avviare un’azione legale e quindi avere ulteriori chance per ottenere il risarcimento.
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