Il nostro Ordinamento prevede numerosi sussidi di disoccupazione, rivolti a determinati lavoratori che non hanno più un impiego.
Nel corso degli anni e col cambiare dei Governi, le norme che regolano le indennità di disoccupazione sono cambiate spesso; naturalmente lo scopo è sempre quello di aiutare economicamente chi ha perso il lavoro per svariate ragioni, come il licenziamento o il termine di un contratto a tempo determinato. Come possiamo immaginare facilmente, per ottenere l’indennità e il supporto economico bisogna rientrare in determinati requisiti, fare la domanda e poi attendere il responso; questo arriva dall’INPS, l’istituto che poi provvede anche a erogare l’assegno mensile o il corrispettivo spettante una tantum.
Attualmente sono in essere diverse misure a supporto dei disoccupati ma non bisogna dimenticare che spesso queste vanno in conflitto con altri bonus o benefit spettanti alle famiglie in difficoltà; un esempio concreto è il fatto che chi sta percependo la NASpI o la dis-coll non ha diritto – sebbene rispetti altri parametri – alla Carta acquisti dedicata a te promossa dal Governo Meloni. Adesso ci soffermiamo su una misura in particolare, che è rivolta a determinati soggetti disoccupati.
Come si evince dal nome, questa forma di indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori del comparto agricolo che sono senza impiego. Viene regolamentata dal Dlgs 338/1989 e l’Ente erogatore è sempre l’INPS, proprio come le altre misure a sostegno dei disoccupati. Il pagamento avviene ogni anno in un’unica soluzione e generalmente nel mese di luglio, e dunque riconosce un sussidio pari alle giornate lavorate l’anno precedente, per un massimo di 365.
Questa disoccupazione particolare è rivolta ai lavoratori dipendenti agricoli che hanno prestato servizio e poi hanno perso il lavoro, ma è anche dedicata ad altre categorie di contribuenti, come ad esempio i familiari che hanno lavorato nell’impresa agricola e i coltivatori diretti che hanno una piccola azienda e che integrano con versamenti volontari le giornate di iscrizione negli elenchi dei nominativi dei lavoratori agricoli.
La medesima iscrizione è requisito fondamentale per ottenere la disoccupazione anche per quanto riguarda i lavoratori che avevano un contratto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il sussidio spetta solamente a chi ha già maturato “almeno 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”. In linea generale, viene riconosciuto dal 30 al 40% della retribuzione stabilita dal contratto. L’indennità di disoccupazione, infine, non spetta ai lavoratori agricoli che si sono licenziati e che, dunque, hanno lasciato il lavoro per propria volontà.
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