La mancata comunicazione delle ferie all’Agenzia delle Entrate da parte dei possessori di Partita IVA potrebbe portare seri problemi.
Chi è in Partita IVA è a conoscenza del fatto che, nel momento in cui vorrà andare in ferie, non riceverà alcun pagamento in quanto datore di lavoro di se stesso. È per questo motivo che, di solito, si tende a concedersi meno vacanze rispetto a un dipendente, in modo da evitare il fermo della propria attività per lungo tempo, che implica dunque uno stop ai guadagni.
La questione è diversa per chi apre shop online: molte aziende, per esempio, per far sì che nel periodo di ferie non si fermi il negozio, impostano sconti in grado di invogliare la clientela a fare acquisti, ma con la clausola della spedizione dei pacchi una volta che le ferie si sono concluse.
C’è anche da dire che la maggior parte delle aziende evita le ferie nel periodo estivo, perché è anche il momento con più fermento, e quindi con più probabilità di aumentare i guadagni. Il tempo migliore per le vacanze è ottobre-novembre, quando invece il resto delle persone ha speso tutti i risparmi in estate e si chiude nel loop invernale di alternanza casa-lavoro. Non tutte le Partite IVA, però, sanno che l’entrata in ferie va sempre comunicata all’Agenzia delle Entrate. Capiamo bene il perché e cosa si rischia in caso contrario.
Appendere il cartello “chiuso per ferie” sulla porta della propria attività non basta, perché bisogna impostare il registratore telematico come fuori servizio. Non si tratta di un obbligo, ma è consigliato rendere consapevole l’Agenzia delle Entrate del fermo, altrimenti verremo contattati e dovremo dare spiegazioni sul motivo. Dovranno compiere questa operazione solo le aziende che rimarranno chiuse più di 12 giorni, se invece le ferie dureranno una settimana non ci sarà bisogno di inoltrare comunicazione all’AdE.
Come chiarito anche nella risposta all’interpello n.247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico “consente all’Amministrazione di avere contezza di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati“. Se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni e non è stata inoltrata comunicazione, l’Agenzia invierà una richiesta di chiarimenti via PEC all’esercente.
Quest’ultimo, quindi, può effettuare la comunicazione preventiva di inattività/interruzione secondo due modalità: attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Area Gestore ed Esercente”; oppure utilizzando una specifica funzionalità del RT per porre il medesimo “Fuori Servizio – codice 608”.
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