Se si riceve una multa è possibile fare ricorso entro 60 giorni ed evitare di pagarla: ecco il procedimento da effettuare.
Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di trovare sulla propria automobile o motoveicolo una sanzione amministrativa, ovvero una multa. Sicuramente riceverne una non è una bella sorpresa, anzi, al contrario, nel vederla si è solitamente presi da sentimenti di stizza, soprattutto se si ritiene che quella possa essere “illegittima”.
Nella maggioranza dei casi gli agenti della polizia municipale o delle forze dell’ordine emettono una multa per motivi reali e giustificati, seguendo correttamente il Codice della Strada. Ma altre volte è possibile che anche loro prendano un abbaglio. Ci ritroviamo, così, a dover contestare una multa perché sappiamo di non essere nel torto.
Una volta giunta la contestazione immediata o la notificazione differita del verbale di infrazione al Codice della Strada, l’interessato può, in alternativa al pagamento della sanzione ridotta o al ricorso al Giudice di Pace, proporre ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della stessa.
Tale procedura ha il vantaggio di non richiedere l’assistenza di un avvocato e di non essere soggetta al pagamento del contributo unificato. Tuttavia, in caso di rigetto, l’ordinanza condanna ad una sanzione pecuniaria pari al doppio di quella irrogata in fase di accertamento.
La legge non impone particolari formalità riguardo il contenuto del ricorso, ma deve essere redatto per iscritto e specificare: l’autorità prefettizia competente a cui è rivolta; i dati personali del ricorrente; i dettagli del rapporto contestato e la sua contestazione o notifica; le motivazioni del ricorso; qualsiasi richiesta di udienza personale; le conclusioni; la firma dell’appellante. Alla procedura possono essere allegati documenti giustificativi.
Il ricorso può essere presentato personalmente depositandolo presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’ufficiale accertatore; mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio o al Comando in questione; oppure direttamente al Prefetto tramite PEC (posta elettronica certificata dalle Poste).
Il termine per l’adozione dell’ordinanza è di 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertante e si applica il cosiddetto “silenzio-accoglimento” del ricorso, nel senso che il procedimento si considera accolto se non viene presa alcuna decisione entro il termine previsto. La decisione del Prefetto, poi, può risultare accolta o rigettata.
Nel primo caso l’autorità emette un ordine di archiviazione degli atti, che comporta l’immediata cessazione degli effetti delle eventuali sanzioni accessorie; nel secondo, l’autorità emana un’ordinanza-ingiunzione di condanna ad una sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al doppio di quella irrogata in fase di accertamento, oltre alle spese, da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica.
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